Data di pubblicazione : 24 Mag 2024

Il termine ultimo di conservazione delle fatture elettroniche delle società con esercizio “a cavallo” d’anno

Categoria Argomento: Fatturazione elettronica

L’articolo 11 del Decreto legislativo 08/01/2024 n. 1, riportando i termini di scadenza delle dichiarazioni fiscali a nove mesi, ha di fatto anticipato anche quelli della chiusura della conservazione a norma dei documenti informatici (tra i quali le fatture elettroniche e i libri e registri contabili) che, per i contribuenti con esercizio “solare”, corrisponde al 31 dicembre dell’anno successivo.

Ma cosa accade invece per quei soggetti con esercizio sfalsato?

Nello specchietto seguente viene riportata l’esemplificazione dei vari termini diversificati per mese di chiusura dell’esercizio sociale distinguendo documenti rilevanti ai soli fini IVA (fatture elettroniche e registri IVA) dagli altri documenti previsti anche dal Codice civile (ad esempio: libro giornale e libro inventari).

La nuova regola generale:

imm 1

Esempio pratico, che tiene conto della modifica apportata dall’articolo 38 c.1 del D.Lgs 13/2024 che recita: “Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023: a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”.

imm 2 2

A livello interpretativo la questione si complica in questo anno di passaggio ai nuovi termini ma che poi, nei fatti, tutto rimane invariato, perché il comma 2 del predetto articolo stabilisce anche una data dalla quale valgono le predette novità, ovvero il 2 maggio 2024; testualmente: “Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data”.

Pertanto, la situazione, per quest’anno risulterà la seguente:

imm 3

 

 

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